Art. 7.
(Innovazione ordinamentale e curricolare).

      1. La frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria. Tuttavia si provvede per l'ultimo anno del ciclo alla sua massima generalizzazione unitamente all'aggiornamento degli orientamenti programmatici e all'ammodernamento degli ordinamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Alla scuola dell'infanzia, di durata triennale, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      2. Alla scuola primaria, di durata quinquennale, articolata in due cicli, di cui il primo di due anni, finalizzato al raggiungimento delle strumentalità di base, si applicano l'ordinamento previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, e le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

 

Pag. 20

successive modificazioni, nonché le indicazioni programmatiche derivanti dalla medesima legge, le quali possono essere modificate sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con particolare riguardo all'acquisizione delle prime sistemazioni logico-critiche, dei mezzi espressivi e dell'alfabetizzazione in una lingua dell'Unione europea. Alla scuola primaria possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      3. La scuola secondaria di primo grado è sottoposta ad una revisione strutturale e curricolare al fine:

          a) di potenziarla sotto i profili della formatività e dell'orientatività;

          b) di raccordarla armonicamente con i gradi scolastici precedenti e seguenti, sulla base del principio della continuità per esaltarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;

          c) di rafforzarla nell'insegnamento e nell'apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi non adeguatamente considerati;

          d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastici;

          e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla rimotivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

      4. La scuola secondaria di primo grado ha una durata di tre anni e, ferma restando la sua specificità, attraverso le discipline di studio, acquisisce i traguardi, le caratteristiche e le procedure di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
      5. La scuola secondaria di secondo grado, all'interno della missione generale

 

Pag. 21

del sistema educativo, si prefigge l'incremento delle conoscenze che sono la premessa del progresso, la promozione della riflessione critica individuale, dell'autonomia di giudizio e dell'esercizio della responsabilità, nonché del miglioramento della convivenza attraverso la propagazione dei valori fondativi dell'interazione, della comunicazione e della sapienza con l'assimilazione dell'essere, del fare e del vivere, e il possesso della perizia teorico-pratica centrata sull'operatività intesa come riflesso delle idoneità richieste e delle modalità di ottenimento delle stesse. La scuola secondaria di secondo grado è costituita dal sottosistema dell'istruzione liceale, che comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, socio-psico-pedagogico, e dal sottosistema della formazione tecnico-professionale, che comprende gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i centri e le agenzie professionali delle regioni e degli enti accreditati. I sottosistemi sono basati sui concetti di istruzione e di formazione e prevedono il confronto tra il momento conoscitivo e il momento operativo. Devono, altresì, essere garantite l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra i due percorsi nonché l'attenzione, tra i medesimi sottosistemi e tra gli indirizzi di ciascuno di essi, sia per la dosatura dei piani di studio aventi una diversa proporzione oraria delle discipline professionalizzanti nei confronti delle altre, sia per una diversa composizione degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna disciplina, in base alla natura e alle esigenze dei percorsi stessi.
      6. Ai fini di cui al comma 5, il sottosistema dell'istruzione liceale prevede:

          a) la suddivisione in indirizzi dei licei artistico ed economico per corrispondere ai diversi fabbisogni;

          b) la durata quinquennale di tutti i licei;

          c) lo svolgimento dell'attività didattica in due cicli, uno biennale e uno triennale;

          d) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenza teoriche, in grado

 

Pag. 22

di incrementare il tenore culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

          e) l'equilibrio, anche se in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le seguenti aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

          f) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

          g) l'accorpamento degli indirizzi in un numero essenziale, dotati di una propria identità culturale.

      7. Ai fini di cui al comma 5, il sottosistema della formazione tecnico-professionale, ferma restando la competenza delle regioni in materia di istruzione e di formazione professionale:

          a) è autonomo nei confronti del sottosistema dell'istruzione liceale e da esso si distingue per finalità e requisiti propri e con esso interagisce;

          b) realizza profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche di differente carattere, valevoli su tutto il territorio nazionale, rispondenti ai LEP, costituenti condizione per l'accesso all'istruzione e alla formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

          c) prevede l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i percorsi di durata quinquennale; per i percorsi di durata quadriennale è richiesta la frequenza di un apposito corso annuale integrativo, ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di Stato, come privatisti, anche senza tale frequenza;

          d) persegue le proprie finalità mediante:

              1) un forte legame con la realtà produttiva, economica e professionale del Paese;

 

Pag. 23

              2) una struttura flessibile, ma comunque compatta, costituita da una successione graduale di percorsi che, partendo dal livello inferiore, portino con continuità fino al livello superiore senza la necessità di rientrare nel sistema scolastico e nel sistema universitario, ferma restando la previsione di tali possibilità;

              3) una concertazione programmatica, di coordinamento, di controllo e di valutazione a più stadi di competenze;

              4) un pluralismo istituzionale ed educativo che rispetti i princìpi della parità;

              5) una formula organizzativa funzionale e strutturale individuata nell'attuazione del campus quale apparato di beni e di servizi opportunamente predisposti e di persone con ruoli formalizzati messe in corrispondenza operativa per il conseguimento di determinate mete. Il campus è un complesso di oggetti e di soggetti, reciprocamente agenti di un risultato condiviso, ed è un impianto munito di equilibrio, coerenza e interazione il cui ordinamento conserva le caratteristiche della territorialità, della polifunzionalità, dell'affinità e della sinergia.